A chi è rivolto
La TARI è la tassa sui rifiuti che deve essere pagata da tutti i proprietari immobiliari per finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Come fare
La tassa rifiuti può essere pagata in due modalità, con bollettino postale precompilato o tramite modello F24.
Cosa serve
Smaltimento e raccolta rifiuti
Cosa si ottiene
Smaltimento rifiuti
Tempi e scadenze
Per l’anno 2023 sono state stabilite n. 3 rate per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) con le seguenti scadenze:
- Prima rata in acconto da versare alla scadenza del 05/06/2023;
- Seconda rata in acconto da versare alla scadenza del 05/09/2023;
- Terza rata a saldo da versare alla scadenza del 05/12/2023;
Come tutti gli anni verranno inviati ai contribuenti appositi inviti di pagamento, contenenti l’importo dovuto per tributo e tributo provinciale (TEFA), suddividendo l’ammontare complessivo in n. 3 rate, come stabilito dalla G.C. n. 62 del 29/04/2023
Condizioni di servizio
Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006, che si allegano al presente regolamento; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 5, 6 e 7; g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 5. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice della pesca; Civile, e b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni commerciali se diversi dai rifiuti urbani; 6 f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni di servizio se diversi dai rifiuti urbani; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i) i veicoli fuori uso. 6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006. 7. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; b) “produttore di rifiuti”: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); c) “detentore”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persone fisica o giuridica che ne è in possesso; d) “prevenzione”: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l 'estensione del loro ciclo di vita; 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; e) “conferimento”: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione; f) “gestione dei rifiuti”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita,e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; g) “Gestore”: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti; h) “raccolta”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; i) “raccolta differenziata”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; j) “riciclaggio”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 7 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; k) “spazzamento delle strade”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche earee private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgomberodella neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate alsolo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza deltransito; l) “auto compostaggio”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; m) “compostaggio di comunità”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq- bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti; n) “rifiuto organico”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; o) “rifiuti alimentari”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; p) “utenza domestica”: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione; q) “utenza non domestica”: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica; r) “parte fissa della tassa”: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente; s) “parte variabile della tassa”: è la quota parte della tassa rifiuti che comprendei costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione; t) “Centro di Raccolta”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; u) “Centro del Riuso”: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo; v) “riutilizzo”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. w) “preparazione per il riutilizzo”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. 8 x) “recupero”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3aprile2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
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Ultimo aggiornamento: 23-11-2023