Informazioni sulla detenzione e il ritrovamento di animali

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Informazioni utili sulla detenzione

Data:

14-08-2023

Informazioni sulla detenzione e il ritrovamento di animali

Descrizione

Informazioni utili sulla detenzione 

Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10, modificata con Legge Regionale 20 aprile 2015 n.18

Anagrafe Canina
Ai sensi dell' art. 6 della L.R. 10/1997

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
3. All' atto dell'iscrizione viene compilata apposi

I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell’ASUR competente per territorio:
a) la scomparsa dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall’evento;
b) la morte dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall’evento per consentire al servizio veterinario l’eventuale accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale entro i dieci giorni successivi; la segnalazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario;
d) il trasferimento di residenza del proprietario entro i dieci giorni successivi.

La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.

La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.

Tali segnalazioni vanno fatte su apposito modulo che va consegnato al Servizio Sanità Animale della Zona Territoriale n.7:

- direttamente presso le sedi di :
Ancona - Via C. Colombo,106 071/8705585-79
Chiaravalle - P.zza Garibaldi 071/7490731

 

Requisiti per la detenzione

(Regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2)

I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.

Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.

E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

Richiesta di intervento per recupero cani randagi o vaganti

Se si è individuato un cane che si pensa essere senza padrone o smarritosi, si può contattare il servizio sanità animale della zona territoriale di appartenenza oppure si può allertare la Polizia Locale del Comune dove il cane viene rinvenuto o individuato.

A cura di: Ufficio Polizia Locale

Ultimo aggiornamento: 13-05-2024

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