Modalità di gestione dei beni ritrovati

Dettagli della notizia

Riferimenti normativi e obiettivi

Data:

21-08-2023

Modalità di gestione dei beni ritrovati

Descrizione

1. Riferimenti normativi

Codice Civile (Libro III, Capo III, sezione I):
- Art. 927: “Cose ritrovate”
- Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
- Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
- Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
- Art. 931: “Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”

2. Obiettivi

Obiettivi da conseguire:
a) snellire e semplificare la procedura per la gestione degli oggetti ritrovati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, fornire disposizioni certe per una efficiente gestione del “magazzino” oggetti ritrovati, allo scopo di evitare;

b)  l’accumulo nel tempo di beni non restituiti al proprietario o al ritrovatore;

c)  individuare le modalità per lo smaltimento o il riutilizzo degli oggetti che possono essere di ausilio per l'assistenza  garantita da società benefiche che operano sul territorio, in un'ottica di economicità, rapidità ed equità.

3. Disposizioni generali

Le presenti disposizioni integrano la disciplina delle funzioni attribuite dalle norme suesposte del  Codice Civile all’amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
L’art. 927 del Codice Civile dispone che:  “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco o alla Polizia Locale del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”, redigendo apposito verbale, in presenza di un pubblico ufficiale.
Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio è di competenza del Comando di Polizia Locale, che si attiva per ricercarne il proprietario.

4. Ritrovamento

Ogni oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, che redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.
Il Comando Polizia Locale tiene un registro  numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all’oggetto ritrovato.
L’ufficio verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato, se possibile in presenza del ritrovatore, procedendo, ove occorra, anche all’apertura di eventuali contenitori (borse, valigie, ...) chiusi a chiave. Tale operazione, obbligatoria per evitare il deposito presso l’ufficio di sostanze pericolose o nocive, viene annotata sul verbale di deposito.
Non viene redatto alcun verbale per oggetti minuti di modico o di nessun valore (quali chiavi, sciarpe, libri, penne, pettini, agendine, ecc.), eventualmente consegnati alla Polizia Locale. Questi oggetti vengono trattenuti presso il Comando per 12 mesi dalla data del ritrovamento e vengono consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario. Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

5. Custodia degli oggetti ritrovati

L’ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni eventualmente verificatisi prima del ricevimento degli oggetti stessi.
Gli oggetti ritrovati vengono catalogati e custoditi di norma presso il Comando Polizia Locale:
somme di denaro od oggetti di apparente valore vengono custoditi in cassaforte.
biciclette, ciclomotori ed altri oggetti ingombranti sono depositati in apposito magazzino;

Qualora l’oggetto ritrovato sia deperibile, l’ufficio provvede alla sua distruzione, della quale viene redatto apposito verbale. Quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l’oggetto stesso, per motivi di igiene.
Oggetti non deperibili che presentino un evidente stato di degrado possono essere distrutti dopo 48 ore dal ritrovamento, per motivi igienico-sanitari. Della distruzione viene redatto apposito verbale.

6. Pubblicazione ritrovamento

La Polizia Locale provvede a pubblicare all’Albo pretorio l'elenco dei beni ritrovati, con le modalità disposte dall’art. 928 del Codice Civile, e rende noto tale elenco anche a mezzo stampa, per il tramite dei quotidiani locali.

7. Restituzione dei beni al proprietario

Chi si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne richiede la restituzione, deve presentarsi entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo delle informazioni relative al ritrovamento, munito di documento di identità valido, ed ha l’onere di fornire all’ufficio la descrizione dettagliata del bene. Qualora abbia presentato denuncia di smarrimento o di furto alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, è tenuto ad esibire la stessa alla Polizia Locale.
Il pubblico può prendere visione degli oggetti e può accedere ai locali adibiti a deposito dei beni ritrovati solo se autorizzato ed accompagnato dalla Polizia Locale.
Della riconsegna del bene la Polizia Locale redige apposito verbale di consegna, contenente le generalità ed il recapito dell’interessato, che firma per ricevuta.

8. Premio dovuto al ritrovatore

Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.
Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall’art. 930 del Codice Civile.
Il proprietario provvede sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge. In questo
caso la Polizia Locale annota l’importo sul verbale di riconsegna.
In ogni caso la Polizia Locale rimane del tutto estranea ai rapporti che possano scaturire ai sensi dell’art. 930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l’espletamento del servizio da parte delle forze dell’ordine, dei dipendenti di enti pubblici, dei dipendenti di aziende di trasporto o conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente), di custodi ed inservienti di pubblici uffici.

9. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.
La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato.
Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell’oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui sopra, il Comune dove era stato ritrovato l’oggetto ne acquisisce la proprietà.

10. Beni acquisiti in proprietà dal comune

I beni ritrovati che non vengano restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore dopo che siano state espletate tutte le operazioni precedentemente descritte, sono acquisiti in proprietà del Comune dove era stato ritrovato l’oggetto, che ne dispone come di seguito indicato, redigendo in ogni caso apposito verbale:
a) somme di denaro: vengono depositate presso la tesoreria comunale, entro 30 giorni dal termine di cui al punto 9.3, e vengono utilizzate per erogare i finanziamenti e benefici economici ai soggetti e per le finalità individuati dal “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni
e soggetti privati” e dal “Disciplinare per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva”.
b) biciclette, ciclomotori ed altri oggetti riutilizzabili: entro 180 giorni dal termine di cui al punto 9.3,
qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ed utilizzati dagli uffici comunali, su richiesta motivata degli stessi;
possono essere consegnati a titolo gratuito ai soggetti destinatari dei benefici di cui alla lettera a) che ne facciano richiesta, con priorità data dall’ordine cronologico delle domande pervenute; nel caso di richieste presentate contemporaneamente e per i medesimi oggetti, viene utilizzato il criterio del sorteggio;
possono essere posti all’asta, il cui ricavato sarà destinato come le somme di denaro di cui alla precedente lettera a).
Qualora non siano assegnati con le modalità di cui sopra, i materiali riciclabili vengono conferiti al Centro
Raccolta Materiali oppure consegnati alle associazioni che effettuano sul territorio comunale la raccolta di carta
e ferro per scopi benefici.
c) oggetti di scarso o nullo valore commerciale e/o d’uso: vengono eliminati entro 30 giorni dal termine di cui al punto 9.3, e della distruzione viene redatto apposito
verbale.

11. Disposizioni particolari – Ciclomotori e spese di custodia

Al momento del deposito di un ciclomotore sprovvisto di contrassegno identificativo, l’ufficio eseguirà le opportune verifiche per accertare se lo stesso sia oggetto di furto, nel qual caso si procederà ai sensi delle vigenti norme.Se il ciclomotore non risulta rubato, viene depositato presso il magazzino della Polizia Locale e segue la prassi prevista per le altre cose mobili ritrovate.
Qualora la custodia di un bene abbia comportato spese per il comune, prima del ritiro del bene stesso, la persona cui viene consegnato l’oggetto è tenuta a rimborsare il relativo importo.

12. Esclusioni

Le presenti disposizioni non si applicano:
- ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario;
- alle armi, munizioni ed esplosivi o materiali pericolosi;
- agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.

Estratto normativa di riferimento

Codice Civile (Libro III, Capo III, sezione I):
- Art. 927: “Cose ritrovate”
- Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
- Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
- Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
- Art. 931: “Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”

927. - Cose ritrovate.
Chi trova [c.c. 1257] una cosa mobile deve restituirla al proprietario [c.c. 930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [c.c. 928] (1), del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [c.c. 930; c.p. 647, n. 1; c.n. 501] (2).
 

A cura di: Ufficio Polizia Locale

Ultimo aggiornamento: 13-05-2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri